SUPERBONUS 110%

CHE COSA E’ IL SUPERBONUS 110%

Il decreto legge Rilancio, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una nuova detrazione in misura pari al 110% in relazione ad interventi per il risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e per il miglioramento antisismico degli edifici (Sismabonus).
La misura – salvo proroghe – è esercitabile in un arco temporale limitato, comprendendo gli interventi svolti tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 ed è rivolta principalmente ai lavori effettuati da condomini e da persone fisiche. L’opzione per la cessione del credito sarà disponibile a partire al 15.10.2020 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020).

INTERVENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS 110%

L’articolo 119 del Decreto Rilancio detta i requisiti a cui ci si deve attenere per poter beneficiare del Superbonus 110%.
In estrema sintesi, deve trattarsi di interventi aventi ad oggetto:
• l’isolamento termico delle superfici con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
• l’adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus).
Per ottenere la maxi-detrazione la legge richiede che gli interventi di isolamento termico e/o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale garantiscano il miglioramento di dueclassi energetiche.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE

Possono beneficiare della detrazione i lavori svolti da:
• Condomini
• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
• Istituti autonomi case popolari (IACP)
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale
• Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il beneficiario del Superbonus può optare per:
• l’utilizzo diretto della detrazione in cinque anni in dichiarazione dei redditi
• un contributo fino al 100% del corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi (scontoin fattura)
• la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Il credito può essere ceduto più volte.

I LIMITI DI SPESA PREVISTI

Per gli interventi di isolamento termico il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo
delle spese pari a:
• € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site
all’interno di edifici plurifamiliari
• € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
• € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da più di otto unità.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi:
• € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
• € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 per singola unità immobiliare.
Per gli interventi antisismici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:
• € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari
• € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

LA SOLUZIONE ASSICURATIVA

A fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, l’offerta di Generali Italia, valida fino al 31.12.2020, prevede di erogare fin da subito:
• il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini
• il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.

https://www.generali.it/lp/superbonus-cessione-credito

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25